Statuto

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STATUTO DELLA FONDAZIONE CAVALIERI OTTOLENGHI

TITOLO PRIMO
Denominazione - sede - scopo

Art. 1
E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE CAVALIERI OTTOLENGHI"

Art. 2
La Fondazione ha sede in Torino, Via Verdi n. 8, presso il Rettorato dell'Università degli Studi di Torino.

L'eventuale trasferimento in altra sede in Torino potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, senza obbligo di modifica statutaria.

Art. 3
La Fondazione non ha fini di lucro ed opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.

Scopo della Fondazione, in conformità alle volontà espresse della signora Cavalieri Anna o Annetta vedova del Prof. Emilio Ottolenghi nel testamento olografo pubblicato in data 19 maggio 1958 dal Dott. Roberto Pozzo, notaio in Biella, è quello "di approfondire le attuali cognizioni sull'interdipendenza fra stato fisico - chimico del corpo umano e manifestazioni della psiche: cioè sulle cause e la cura dell'insanita mentale".

La Fondazione per attuare lo scopo potrà:

a) dotarsi di strutture e laboratori specializzati per la ricerca, tecnico-scientifica mirata;

b) istituire una scuola interna e borse di studio, realizzare giornate e corsi di informazione per studiosi e ricercatori ed istituire una biblioteca scientifica a disposizione degli studiosi;

c) curare pubblicazioni scientifiche ed organizzare conferenze, convegni e seminari, al fine di consentire ai medici ed agli studiosi di neuroscienze di seguire nel modo più adeguato gli sviluppi delle scoperte scientifiche, con particolare riferimento alle ricerche sulle cause e la cura dell'insanità mentale. 

Art. 4
Sono soci fondatori l'Università degli Studi di Torino che ha partecipato all'atto costitutivo, nonché i soggetti pubblici e privati che ne abbiano fatto successiva richiesta e che siano stati ammessi con voto unanime del Consiglio di Amministrazione per il loro significativo contributo al perseguimento dei fini statutari della Fondazione.

TITOLO SECONDO
Patrimonio

Art. 5
Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni destinati dalla testatrice signora Cavalieri Anna o Annetta vedova del Prof- Emilio Ottolenghi agli scopi fatti propri dalla Fondazione.

Il patrimonio potrà essere aumentato ed alimentato con donazioni, eredità, legati immobiliari e mobiliari, elargizioni ed erogazioni liberali di quanti, approvando i fini della Fondazione, abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

La Fondazione potrà procedere alla raccolta di fondi in denaro ed in natura, stipulare convenzioni con istituti universitari e non e compiere tutto quanto necessario per il raggiungimento degli scopi sociali.

La Fondazione potrà ricevere contributi da enti pubblici e/o privati allo stesso scopo.

Art. 6 - Esercizio
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio finanziario avrà termine il 31 dicembre dell'anno di costituzione.

TITOLO TERZO
Organi e funzionamento

Art.7
Gli organi della Fondazione sono:

-          il Presidente;
-          il Consiglio di Amministrazione;
-          il Consiglio Scientifico;
-          il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8 - Il Presidente
Presidente della Fondazione e del suo Consiglio di Amministrazione è il Rettore pro-tempore dell'Università degli Studi di Torino o persona dallo stesso delegata con funzione di Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione ed ha facoltà di assumere quelle deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione motivate da urgenza, con obbligo di riferirne al Consiglio nella riunione immediatamente successiva.

Il Presidente rappresenta la Fondazione verso le autorità, verso i terzi ed in giudizio.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente della Fondazione e da sei membri nominati dal Senato Accademico dell'Università degli Studi di Torino.

Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'ente, nulla escluso né eccettuato.

Per il funzionamento della Fondazione esso potrà emanare regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione curerà in particolare la realizzazione di strutture e laboratori specializzati per la ricerca tecnico-scientifica mirata per il raggiungimento degli scopi sociali che funzionerà secondo le norme regolamentari emanate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene sia stata fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Le riunioni avranno luogo, di norma, presso la sede sociale.

Il Consiglio è convocato a cura del Presidente, o del Vice-Presidente, a mezzo di lettera raccomandata spedita almeno quindici giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione potrà avere luogo anche a mezzo di telegramma o fax con preavviso di almeno due giorni.

Nell'avviso di convocazione sarà indicato l'elenco delle materie all'ordine del giorno.

Art. 10
II Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le seguenti materie è tuttavia richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

- approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- approvazione dei regolamenti interni;
- acquisti ed alienazioni dei beni immobili;
- nomina dei membri del Consiglio Scientifico;
- nomina del Direttore Amministrativo della Fondazione.

Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento della Fondazione sarà necessario il voto favorevole dei cinque settimi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità avrà prevalenza il voto del Presidente o, in caso di suo impedimento, di chi presiede.

Il Consiglio designa nel proprio ambito un segretario, a cui spetterà la redazione del verbale dell'adunanza, che verrà trascritto in un registro numerato e vidimato da notaio e sottoscritto solo dal Presidente e dal segretario. Il verbale viene approvato nella riunione immediatamente successiva. Tuttavia, su istanza di un Consigliere, il verbale deve essere approvato e trascritto al termine dell'adunanza.

Copia di ciascun verbale, dopo l'approvazione, deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Torino.

Art. 11 - Direttore
II Consiglio può nominare un Direttore, ne attribuisce competenze e ne determina poteri, durata in carica e retribuzione.

Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, al Consiglio di Amministrazione ed al Consiglio Scientifico.

Art. 12 - Collegio Revisori dei Conti
II controllo dell'amministrazione della Fondazione, la vigilanza sull’osservanza della legge e dell'atto costitutivo, l'accertamento della regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili è demandata ad un Collegio di Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Torino.

Art. 13 - Consiglio Scientifico
Il Consiglio Scientifico è composto da almeno 7 (sette) e non più di 10 (dieci) membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I membri così nominati designeranno a loro volta, nel loro ambito, un coordinatore che potrà essere invitato a prendere parte alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14
Compete al Consiglio Scientifico di provvedere alla elaborazione di un piano generale delle attività scientifiche nonché contribuendo all'individuazione di ricercatori e mezzi per realizzare gli scopi della Fondazione.

TITOLO QUARTO
Durata delle cariche e relativi corrispettivi

Art.15
Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in dipendenza dall'incarico. Le cariche sociali avranno durata triennale e le persone che le hanno ricoperte potranno essere rielette.

Art. 16 - Bilancio preventivo e conto consuntivo
II bilancio preventivo della Fondazione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di novembre di ogni anno ed il conto consuntivo entro il mese di maggio.

Entrambi i documenti dovranno essere sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti il quale esprimerà, con relazione scritta, il proprio parere.

Gli amministratori rispondono personalmente e solidalmente verso l'Ente delle spese erogate senza l'osservanza della presente disposizione.

TITOLO QUINTO
Estinzione e devoluzione del patrimonio

Art. 17
Qualora lo scopo dell'Ente debba ritenersi esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio sia divenuto insufficiente, la Fondazione si estinguerà.

La devoluzione del patrimonio avverrà a favore dell'Università degli Studi di Torino.

Art. 18 - Disposizioni generali
Per tutto quanto non provvede il presente Statuto si richiamano i principi generali del diritto a norma del Codice Civile.

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